"Domino ma non ne approfitto!" Questa sembra essere la difesa che Telecom Italia ha sostenuto innanzi al Tar Lazio che si è pronunciato positivamente sull'annullamento della multa inferta dall'Antitrust al gestore di TLC. La sanzione era stata allora decisa nel novembre scorso perchè, a giudizio dell'Autority, TI avrebbe fatto abuso della sua posizione dominante cosicchè, con l'apposizione di "clausole fidelizzanti" avrebbe tratto un vantaggio improprio rispetto ai competitors nella conclusione di contratti con l'utenza business. Ed invece i Giudici amministrativi del Lazio hanno accolto una diversa teoria, dando ragione perciò al ricorso proposto da TI. Ebbene sì, per quanto sicurmente Telecom goda di una posizione dominante dovuta alla singolarità della sua posizione sul mercato, il Collegio del Lazio ha ritenuto che la società multata non abbia certamente potuto esercitare scorrettamente il suo spoporzionato potere contrattuale, proponendo clausole inique poste sui contratti business. Ed in effetti, rileva il Collegio, "dalla copiosa documentazione esibita dalla società ..., che riporta i contratti stipulati ..., tra cui Finmeccanica, Unicredito, H3G Italia e altri, emerge che tale utenza ricorre a...procedure complesse per la selezione del fornitore...utilizza consulenti specializzati nella fase di negoziazione e conclusione del contratto...richiede forniture integrate di servizi diversi di tlc". Tutto ciò esclude che il potere contrattuale di TI sia stato esercitato in modo improprio, tanto da procurare alla stessa vantaggi direttamente imputabili alla posizione dominante sul mercato di TLC, anzi, affermano i Giudici, stipulando il contratto con TI, "l’utente stabilisce le regole della negoziazione ovvero le concorda con l’operatore". In conclusione, nella condotta contrattuale di TI, per dirla con i Giudici amministrativi, "non è rinvenibile l’intento chiaramente volto all’illecito, che costituisce l’indispensabile presupposto soggettivo della sanzione, poiché l’istante non godeva di una posizione di dominanza tale da consentirgli l’imposizione di clausole contrattuali." Per tali motivi, il ricorso proposto dall'operatore TLC è stato in gran parte accolto, con buon pace dei concorrenti...
Il testo integrale della sentenza (.doc)
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