Non pare sanzionabile, esclusivamente a determinate condizioni, una e-mail con la quale l'operatore si limiti a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali.
La comunicazione commerciale, di natura promozionale o imprenditoriale, è garantita costituzionalmente dalla libertà d'impresa. Essa è infatti direttamente connessa al principio di cui all'art. 41 della Costituzione italiana .
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