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Norme AGCOM: YouTube non è una TV



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Pubblicato da Redazione il 14/01/2011 alle 16:30

Rispondendo ad un’interrogazione alla Camera di Flavia Perina (Fli) il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Elio Vito ha specificato che servizi Web come YouTube, motori di ricerca e siti Internet privati non sono assoggettabili alle nuove norme (delibere 606 e 607) sui servizi media audiovisivi a richiesta pubblicate dall’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) lo scorso 28 dicembre.

Tale regolamentazione stabilisce che chi produce introiti superiori ai 100.000 euro, mette in onda più di 24 ore di programmi ogni 7 giorni o "nel caso in cui sussistano, in capo ai soggetti che provvedono all'aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico" rientra nella definizione di servizio audiovisivo e necessita pertanto di autorizzazione.

Subito dopo la pubblicazione della normativa sono sorti molti dubbi sulla sua interpretazione, in particolare è stato paventato un possibile rischio di censura nel nostro Paese per i siti come YouTube che consentono agli utenti di condividere contenuti video. L’intervento del ministro ha chiarito tutto: piattaforme come YouTube, Vimeo e DailyMotion non sono equiparabili alle TV tradizionali. Secondo il Ministro, infatti, i siti che non selezionano ex ante i contenuti generati dagli utenti, ma si limitano a classificarli non rientrano nella norma, a parte il caso in cui sussistano congiuntamente sia la responsabilità editoriale sia lo sfruttamento economico. L’onorevole Flavia Perina si è dichiarata soddisfatta ed ha ribadito che un’interpretazione opposta della disciplina avrebbe limitato pesantemente la libertà in Rete degli utenti e degli operatori del nostro Paese.




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Commenti:
Davide71
Tasse, tasse, ed ancora tasse, LO STATO è avido di denaro, per i propri oscuri affari......
rondix
Tratto dalle definizioni della legge:

Sulla definizione di “servizio di media audiovisivo lineare”, alcuni soggetti propongono
di specificare che si tratta di “mezzo di comunicazione di massa” destinato “ad essere
ricevuto da una porzione considerevole del grande pubblico” sulla quale potrebbe
“esercitare un impatto evidente”, a carattere economico, distinguendo i diversi ruoli del
fornitore di servizi di media audiovisivi, dell'aggregatore dei contenuti e dell'operatore
di rete.
Un soggetto propone di richiamare, all’art. 1, per relationem, le definizioni contenute
nel Testo unico, nonché di esplicitare il significato e di delimitare i confini della deroga
all’applicazione della disciplina primaria.
E’ stato inoltre chiesto di chiarire se la sola vendita di spazi pubblicitari sui siti internet
e sulle piattaforme di trasmissione e il ricorso a fonti di finanziamento pubblico valgano
a definire l’attività del fornitore di servizi di media audiovisivi come “non
precipuamente economica”. Viene proposto, infine, di fissare un tetto massimo di
contatti su base mensile oltre il quale un fornitore di servizi di media audiovisivi ricade .............

e se andiamo avanti a leggere non la finiamo piu' ..... stabilire dei limiti su che cos'e' la Tv via internet, il mezzo tecnico e gli eventuali proventi e' molto complicato e se ci mettiamo la posizione assurda dei nostri politici che proviene da interessi privati (ma sempre facenti parte della politica) in Italia non se ne verra' mai fuori ............
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