Il "Trattamento di Fine Rapporto", in sigla TFR, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un'azienda. Conosciuta, specie in passato, più popolarmente come "liquidazione", è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso. Il TFR gioca un ruolo fondamentale, per il rilancio della previdenza integrativa, nella nuova riforma previdenziale (legge 243/2004), pubblicata sulla G.U. del 21 settembre 2004. Infatti, la legge Maroni stabilisce il suo “dirottamento” automatico alla previdenza complementare, salvo diverso avviso da parte del lavoratore. In pratica vige la regola del silenzio-assenso per la quale, se entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, o entro sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore non esprime nulla in merito alla quota del TFR, questa verrà automaticamente versata nel fondo pensione negoziale o di categoria. Qualora non esistesse il fondo pensione negoziale, o di categoria, è facoltà del lavoratore scegliere a quale fondo pensione aderire. In base alla riforma, quindi, i lavoratori potranno optare su due alternative:
Aggiornamento di oggi 24 Marzo 2005: slitta da luglio a settembre 2005 per i lavoratori l'inizio dei sei mesi previsti dalla delega previdenziale per la decisione sulla destinazione del proprio TFR ai fondi pensione. Questa notizia di ESTREMA importanza e da non prendere sottogamba, sta "stranamente" passando abbastanza inosservata, nonchè senza l'opportuna rilevanza che meriterebbe da parte degli organi di stampa, da quelli competenti e dall'INPS stesso, proprio a causa di quel SILENZIO - ASSENSO che suona tanto come balzello per il dirottamento delle quote TFR alle ormai esangui casse dell' INPS, dopo anni di abusi e di gestione facile ed allegra.
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