Quando si vota Per le elezioni politiche si vota domenica 9 aprile 2006, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 10 aprile 2006, dalle ore 7 alle ore 15; gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti saranno ammessi a votare nell’ordine in cui sono presenti. Chi vota Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto: - il 18° anno di età entro il 9 aprile 2006 (nati a tutto il 9 aprile 1988) per l’elezione della Camera dei Deputati; - il 25° anno di età entro il 9 aprile 2006 (nati a tutto il 9 aprile 1981) per l’elezione del Senato della Repubblica. La scheda elettorale La nuova scheda sarà di dimensioni maggiori rispetto alle scorse tornate elettorali, sarà larga circa 39 centimetri e alta 22. Sulla scheda i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti in successione, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga. L’ordine dei simboli sulla scheda è stato deciso per sorteggio. Dove si vota Gli elettori si recheranno a votare nella sezione del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che è indicata sulla facciata della tessera elettorale. Agli elettori che hanno cambiato abitazione all’interno dello stesso Comune, come pure agli elettori iscritti in sezioni modificate o la cui sede è stata spostata, è stata inviata, tramite posta, un’etichetta adesiva con i dati aggiornati (contenente numero e indirizzo della nuova sezione), da applicare sulla tessera. In caso di mancato recapito dell’etichetta adesiva, l’interessato o un suo familiare o un convivente potrà ritirarla presso l’ufficio comunale d’iscrizione elettorale. Votare fuori Comune di residenza Per le Elezioni politiche possono votare al di fuori del Comune di iscrizione elettorale (esclusivamente se in possesso della propria Tessera elettorale): - i militari e categorie assimilate - i ricoverati in ospedali o case di cura - i detenuti ancora in possesso del diritto di voto - i naviganti. Per informazioni e modalità l’elettore può rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza o di quello in cui si trova. Voto per disabili o fisicamente impediti Se nella sede della Sezione elettorale alla quale sono iscritti sono presenti barriere architettoniche, i disabili possono votare in una qualunque altra sezione del Comune, presentando, unitamente alla Tessera elettorale, un’attestazione medica rilasciata da uno dei presìdi sanitari appositamente individuati. Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale, purché risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. È previsto il servizio di trasporto pubblico e ambulanza per disabili. Voto domiciliare per elettori affetti da grave infermità Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dalla loro abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta preventiva, di essere ammessi al voto nella loro dimora. La legge prevede che, non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione (per le elezioni politiche 2006 la scadenza è stata il 25 marzo), gli interessati facciano pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la seguente documentazione: - una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo; - copia della tessera elettorale; - un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio; il medesimo certificato potrà attestare anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio, un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi. Il voto sarà raccolto dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario. Documenti validi per votare Per poter votare gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale unitamente alla carta d’identità o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare. Questi documenti sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché possano assicurare la precisa identificazione dell’elettore. In mancanza di documento l’identificazione può avvenire anche attraverso uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità oppure un altro elettore del Comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l’identità. Come si vota Per l’elezione della Camera l’elettore esprime il voto tracciando, sulla parte interna della scheda, con la matita che gli viene consegnata al seggio, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista da lui prescelta (o del candidato per quanto riguarda la regione Valle d’Aosta). Per l’elezione del Senato il voto si esprime tracciando, sulla relativa scheda, un solo segno con la matita, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista prescelta (o del candidato per quanto riguarda le regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige). Non è possibile manifestare voto di preferenza per candidati; la lista è, infatti, bloccata: i nomi sono cioè presentati in un ordine stabilito. Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore della coalizione di cui la lista fa parte. Voto degli italiani residenti all’estero Gli elettori italiani residenti all’estero voteranno per corrispondenza per i candidati della circoscrizione Estero oppure potevano scegliere di votare in Italia per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale di propria iscrizione, dandone preventiva comunicazione scritta all’ufficio consolare competente entro il 23 febbraio scorso. Gli Uffici consolari hanno spedito al domicilio di tutti gli elettori un plico contenente: - un certificato elettorale con tagliando staccabile; - una scheda elettorale (2 se vota anche per il Senato); - una busta piccola; - una busta grande preaffrancata per la restituzione all’Ufficio consolare; - le liste dei candidati nella ripartizione geografica d’appartenenza (Europa inclusi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia, America meridionale, America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide); - un foglio informativo sulle modalità del voto; - il testo della legge n. 459/2001. Se il plico elettorale non è pervenuto entro il 26 marzo, il connazionale deve rivolgersi al proprio Consolato per verificare la propria situazione anagrafico/elettorale e richiedere, eventualmente, un duplicato. L’elettore esprime il proprio voto sulla scheda o sulle schede elettorali, tracciando un solo segno sul simbolo della lista prescelta, o comunque all’interno del rettangolo che lo contiene; l’elettore può, inoltre, esprimere un’eventuale preferenza, scrivendo il cognome del candidato nell’apposita riga posta accanto al simbolo della lista votata. In alcune ripartizioni sarà possibile esprimere un massimo di 2 preferenze. Il voto deve essere espresso mediante penna di colore nero o blu, pena l’annullamento della scheda. L’elettore deve poi introdurre la scheda o le schede nella relativa busta piccola e sigillarla; deve, inoltre, introdurre la busta piccola nella busta preaffrancata, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto; deve, infine, spedire il tutto entro dieci giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia al Consolato competente. Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del 6 aprile. Voto degli italiani temporaneamente all’estero A seguito dell’entrata in vigore della legge 27 gennaio 2006 n. 22 possono votare per posta con le stesse modalità ed entro i termini stabiliti per i residenti all’estero, anche alcune categorie di cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o per missioni internazionali e precisamente: - il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali; - i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi; - i professori universitari, ordinari e associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all’estero da almeno tre mesi. Gli studenti momentaneamente all’estero dovranno tornare in Italia per esercitare il diritto di voto. Cosa fare in caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera elettorale In caso di deterioramento della tessera, l’elettore potrà richiedere il duplicato presso l’Ufficio Elettorale del proprio Comune, previa compilazione di un’apposita dichiarazione su moduli predisposti e restituzione dell’originale deteriorato. In caso di smarrimento, l’elettore potrà richiedere il duplicato, previa domanda corredata da una dichiarazione di smarrimento, o da denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza. Agevolazioni di viaggio per gli elettori residenti in Italia Agevolazioni ferroviarie: gli elettori residenti nel territorio nazionale, esibendo il documento elettorale (per il solo viaggio di andata è ammessa l’autocertificazione mentre per quello di ritorno occorre esibire oltre ad un documento personale, la tessera elettorale munita del bollo della sezione di voto o in mancanza, di apposita dichiarazione del Presidente di seggio attestante l’avvenuta votazione), possono acquistare biglietti nominativi per viaggi di andata e ritorno con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe ordinarie dei viaggi che interessano una o più regioni, sia per la prima che per la seconda classe. Per gli elettori con diritto alle agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu, resta confermata la gratuità del viaggio per l’eventuale accompagnatore. Il viaggio di andata può iniziare dal 1° aprile in poi, mentre per il ritorno la partenza deve essere prevista entro il 20 aprile 2006. Agevolazioni per viaggi via mare: la Società Tirrenia (che ha incorporato la Società Adriatica) applicherà, in favore degli elettori residenti in Italia e all’estero la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria intera. Sui traghetti dove sono ancora previste due classi, tale riduzione si applicherà solo sulle tariffe di II classe. Le Società regionali Caremar, Saremar, Siremar e Toremar applicheranno le “tariffe residenti”. La validità dei biglietti emessi è per il viaggio di andata a decorrere dal 31 marzo 2006 e per il viaggio di ritorno fino al 19 aprile 2006. Agevolazioni di viaggio e rimborsi per gli elettori residenti all’estero L’elettore residente all’estero che abbia esercitato l’opzione per esprimere il proprio voto in Italia non ha diritto ad alcun rimborso delle spese di viaggio, ma usufruisce delle agevolazioni tariffarie applicate dagli Enti interessati (Ferrovie, Autostrade, Navi) sul territorio nazionale. Agevolazioni ferroviarie: gli elettori residenti all’estero possono acquistare, esclusivamente dietro esibizione del documento elettorale, viaggi di andata e ritorno a tariffa ridotta Italian Elector, da una delle stazioni estere a una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale e viceversa. L’eventuale biglietto di A/R necessario dalla stazione di arrivo del treno internazionale fino alla stazione sede del comune elettorale può essere acquistato in Italia nelle biglietterie, nelle agenzie oppure in treno, con la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria. Dall’estero, il viaggio di andata può iniziare dal 10 marzo in poi; il ritorno deve essere previsto entro il 10 maggio 2006.
Agevolazioni autostradali: gli elettori residenti all’estero che rientreranno in Italia per esercitare il diritto di voto avranno la gratuità del pedaggio. Per poter usufruire di tale agevolazione dovranno essere muniti di idonea certificazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune o dichiarazione dell’Autorità consolare attestante che l’interessato si reca in Italia per votare) e dei documenti personali; per il viaggio di ritorno, dovranno esibire oltre al documento personale anche la tessera elettorale munita di bollo della sezione presso la quale hanno votato. Tali agevolazioni saranno accordate dal 4 aprile fino al 15 aprile 2006.
Agevolazioni per viaggi via mare: la Società Tirrenia (che ha incorporato la Società Adriatica) applicherà, in favore degli elettori residenti all’estero la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria intera. Sui traghetti dove sono ancora previste due classi, tale riduzione si applicherà solo sulle tariffe di II classe. È prevista la gratuità del viaggio, relativamente al solo passaggio, per i traghetti appartenenti alle Società regionali Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. Le riduzioni tariffarie menzionate si applicheranno solo ai passeggeri e non alle cose al seguito. Gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune o dichiarazione dell’Autorità consolare attestante che l’interessato si reca in Italia per votare e acquistare contemporaneamente un biglietto di andata e ritorno. Qualora siano sprovvisti all’andata di idonea certificazione elettorale dovranno acquistare un biglietto di andata semplice a tariffa intera al quale verrà applicato lo sconto successivamente nel viaggio di ritorno esibendo la tessera (o copia) munita del timbro di seggio. Per i biglietti emessi all’estero la validità è di 2 mesi, purché il viaggio di andata inizi almeno l’8 aprile e quello di ritorno avvenga non prima dell’8 aprile. L’elettore che non si è potuto avvalere del voto per corrispondenza, in quanto residente negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane oppure in quelli con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese, ha diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per il rientro in Italia. I requisiti per avere diritto al rimborso sono: - essere iscritto nell’Elenco elettori o essere ammesso al voto tramite attestazione consolare; - avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia. La prova dell’esercizio del diritto di voto è fornita dall’apposizione, sulla tessera elettorale del connazionale, della vidimazione del seggio elettorale italiano presso il quale egli ha votato. I biglietti ammessi a rimborso sono quelli di classe economica per chi viaggia in aereo e di seconda classe per chi usa invece il treno o la nave. La documentazione giustificativa da presentare all’Ufficio consolare competente riguarda l’istanza del connazionale; il titolo di viaggio, obliterato o vidimato nel caso di biglietto del treno o della nave; l’apposita fattura rilasciata dalla Compagnia aerea e/o dall’Agenzia di viaggio, nel caso in cui non si possa dedurre, dal titolo di viaggio, l’importo effettivamente pagato dal connazionale; le carte d’imbarco; la tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale.
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