News Atipica di servizio! Sono in vigore dal 30 Aprile nuove norme comunitarie per l'emissione degli assegni. Le 6 regole principali da ricordare: Gli assegni bancari, circolari o postali con un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile” Chi vuole continuare ad utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 5 mila euro, può farlo con una richiesta scritta alla propria banca e per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca verserà allo Stato. I ‘vecchi’ carnet di assegni, emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potranno essere usati fino al loro esaurimento e per importi pari o superiori a 5 mila euro è necessario ‘validarli’ inserendo la clausola di “non trasferibilità”. Sugli assegni in forma libera ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale di chi la effettua. Gli assegni intestati a ‘me medesimo’ o ‘m.m’ possono essere girati per l’incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale, vengono considerati ‘non trasferibili’ e possono essere incassati unicamente dall’emittente che non può girarli ad altri. Il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere pari o superiore alla somma di 5.000 euro. Per quelli in essere è prevista l’estinzione o la riduzione alla soglia stabilità dalla legge entro il 30 giugno 2009. E’ inoltre previsto il divieto di effettuare trasferimento di denaro contante per un importo pari o superiore a 5 mila euro (precedente limite era di 12.500 euro). Infine vincoli all'emissione e trasferimento di libretti al portatore. L’utilizzo scorretto degli assegni (nel caso ad esempio ci dimenticassimo di apporre la clausola “Non trasferibile” per importi pari o superiori a 5.000 euro) può comportare delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell’importo trasferito. Come detto, inoltre, la mancanza o l’errata indicazione del codice fiscale in sede di apposizione della girata comporta la nullità delle girate stesse e quindi l’impossibilità di incassare l’assegno.
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