Brutte notizie per gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con la sentenza 21091/10, che non è più necessario segnalare la presenza degli autovelox purché i rilevatori vengano gestiti direttamente dalla polizia municipale. L’apparecchio potrà essere infatti posizionato in qualsiasi punto di qualsiasi strada indipendentemente dalle aree individuate dai decreti prefettizi. Inoltre la contestazione dell’infrazione del limite di velocità potrà non essere contestuale alla rilevazione dell’infrazione. La Cassazione ha stabilito inoltre che l’omologazione degli autovelox riguarda solo il modello depositato al ministero, mentre non deve essere applicata ad ogni singolo esemplare. I giudici hanno cassato una decisione del Tribunale di Locri, presa a seguito di un ricorso per una multa presentato a Stignano, provincia di Reggio Calabria: il Tribunale aveva considerato viziato l’uso dell’autovelox perché posizionato su un tratto di strada non menzionato nei decreti prefettizi così come regolato dall’articolo 4 del decreto legge 121/2002 ed aveva ritenuto che la legge non era stata rispettata perché il dispositivo utilizzato dalla polizia municipale di Stignano non era omologato singolarmente.
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