Il garante per le TLC, ha reso note le sue Linee Guida per l’applicazione dell’art. 1 della legge 40/07, meglio nota come legge Bersani. Il principio ispiratore dell’applicazione della legge è che gli utenti devono avere diritto al riconoscimento del credito residuo e alla sua trasferibilità. Inoltre vengono riconosciute specifiche tutele in caso di recesso nei servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche. La notizia è apparsa in un comunicato stampa presente nel sito della stessa Autorità e la novità più interessante riguarda le modalità di recesso per l’utente insoddisfatto del servizio: secondo quanto anticipa la nota ora saranno sufficienti solo 30 giorni. La qual cosa, ove divenisse operativa, risolverebbe una controversa disputa in ordine alla tempistica della facoltà di recesso che non era stata affatto risolta dal nuovo codice del consumo, né dalla stessa legge 40. Il Codice (D.LGs. n. 206/2005) prevedeva che in caso di recesso non dovesse essere imposto al consumatore un termine eccessivamente anticipato, senza spingersi fino al punto da stabilire un criterio per individuare tale termine. Ora, invece, stando alle linee giuda redatte dalla Direzione Tutela dei Consumatori, questo termine viene, finalmente, puntualmente indicato. Ad ogni modo questo testo normativo, anche se privo di immediata precettività, diventerà un utile strumento interpretativo per orientarsi all’interno della disciplina applicabile in caso di contenziosi operatore-utente. Riconoscimento del credito residuo e sua trasferibilità; specifiche tutele in caso di recesso per gli utenti dei servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche. Sono questi i più importanti principi contenuti nelle Linee guida esplicative adottate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione della legge 40/2007 (legge Bersani). In relazione al riconoscimento del cosiddetto “credito residuo”, la legge prevede che gli operatori non possano stabilire un limite temporale massimo per l’utilizzo del traffico o del servizio acquistati. Pertanto le linee guida confermano inequivocabilmente il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilità in caso di passaggio ad altro operatore con portabilità del numero telefonico. L’attività di vigilanza sarà esplicata per garantire pienamente il diritto di recesso e di trasferimento delle utenze. Gli Uffici dell’Agcom chiederanno agli operatori di dimostrare dettagliatamente che le spese per il recesso e per il trasferimento, ove sussistenti, siano riconducibili esclusivamente ad attività strettamente necessarie per l’attuazione della richiesta inoltrata dall’utente. La facoltà di recesso (con l’eventuale trasferimento delle utenze telefoniche) può essere esercitata dall’utente in qualunque momento, con un preavviso massimo di soli 30 giorni. Un’apposita Unità di vigilanza dell’Agcom, coordinata dalla Direzione Tutela dei Consumatori, vigilerà sull’applicazione delle disposizioni della legge
Le linee guida
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