La Commissione Europea ha riscontrato nel 70% dei siti web analizzati pubblicita' ingannevoli per la vendita di suonerie di cellulari. A 18 mesi dal lancio di un'indagine a tappeto in tutta l'Ue, sono i primi risultati presentati a Bruxelles dal commissario europeo per i Consumatori Meglena Kuneva e da Paolo Saba, direttore generale per la tutela dei Consumatori dell'Authority Antitrust italiana. Sono stati 301 i siti internet che vendono suonerie per cellulari ad essere stati controllati, in collaborazione con le autorita' antitrust dei 27 paesi Ue piu' Norvegia e Islanda. Di questi siti, dopo i controlli il 17% e' stato chiuso e il 52% e' stato obbligato ad apportare modifiche e correzioni che rispettino la normativa Ue a tutela del consumatore. Un 30% dei casi e' ancora in via di risoluzione. Tre le principali violazioni riscontrate, come ha spiegato la Kuneva, "il 41% dei siti esaminati presentava irregolarita' nelle informazioni sul prezzo delle offerte, il 75% era privo delle informazioni necessarie per contattare il commerciante, mentre il 35% utilizzava pubblicita' ingannevole", ha detto la Kuneva. In Italia, ha aggiunto Saba, "e' stato accertato un uso spregiudicato della pretesa gratuita', l'omissione della natura 'in abbonamento' del servizio offerto, la complessita' delle procedure per interrompere la prestazione del servizio offerto e l'invio di sms ingannevoli". Saba ha poi ricordato che, proprio per questa ragione, tra febbraio e maggio 2009 l'Autorita' Antitrust italiana ha comminato multe per un totale complessivo di 2 mln di euro a Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G, Zeng, Fox Mobile e Tuttogratis. Diversi i profili di scorrettezza individuati dall'Antitrust italiana: 1) in molti siti è stata riscontrata l'omessa specificazione della natura "in abbonamento" del servizio offerto; 2) è stata rilevata una particolare complessità delle procedure che i consumatori avrebbero dovuto utilizzare per interrompere la prestazione del servizio; 3) è stato accertato un utilizzo quantomeno spregiudicato di claim di gratuità, ad esempio con riguardo alla possibilità di scaricare un contenuto gratis, per accedere al quale si doveva però sottoscrivere un abbonamento; 4) si è anche verificato l'invio ai consumatori di SMS ingannevoli, rispondendo ai quali si finiva per dar luogo alla fornitura di contenuti non consapevolmente richiesti. Complessivamente, comprendendo anche le istruttorie avviate sulla base dello sweep, l'Antitrust italiana ha concluso 19 procedimenti sanzionatori per pratiche commerciali scorrette di cui 4 avviati prima dello sweep e 11 avviati successivamente. Prima dell'entrata in vigore della normativa europea a tutela del consumatore l'Autorità aveva inoltre avviato 7 procedimenti conclusi con sanzione per messaggi pubblicitari ingannevoli.
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